Ordinanza — n. 18566/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ROSARIO nato a RENDE il 01/10/1961 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della ritenuta irrilevanza della sottoposizione dell'imputato alla misura degli arresti domiciliari, esprimendo una valutazione conforme a quella del primo giudice in merito alla sua individuazione quale istigatore e concorrente morale del reato; ritenuto che anche il secondo motivo riferito al trattamento sanzionatorio è generico perché non si confronta con le argomentazioni di entrambi i giudici di merito, non essendo stata neppure censurata in modo specifico l'applicazione della recidiva reiterata. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 18566/2022 — snpen · Corte di Cassazione: rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO ROSARIO nato a RENDE il 01/10/1961 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della ritenuta irrilevanza della sottoposizione dell'imputato alla misura degli arresti domiciliari, esprimendo una valutazione conforme a quella del primo giudice in merito alla sua individuazione quale istigatore e concorrente morale del reato; ritenuto che anche il secondo motivo riferito al trattamento sanzionatorio è generico perché non si confronta con le argomentazioni di entrambi i giudici di merito, non essendo stata neppure censurata in modo specifico l'applicazione della recidiva reiterata. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente moroso Giorciib Fidelbo DEPOSITA A IN CANCEL