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Ordinanza — n. 18563/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights regarding sentencing under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18563/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant waived specific grounds by accepting a sentencing agreement in the second instance. The appellant argued for a defect in reasoning regarding the court's discretionary powers, but the court held that such waivers preclude further litigation on those matters. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of appeal rights regarding sentencing under Art. 599-bis c.p.p. renders the subsequent cassation appeal inadmissible for waived issues, as the device power has preclusive effects on the entire proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal rights sentencing agreement inadmissible cassation appeal discretionary power waiver preclusive effect adeguamento della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 616 c.p
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDA CHRISTIAN nato a ABBIATEGRASSO il 12/12/1983 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvisp.4lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rilevato che la Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 81,582, 585, 576 cod. pen. riducendola nella misura concordata di un anno e mesi due di reclusione; ritenuto che il ricorrente, nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione al mancato esercizio dei poteri di ufficio in punto di pena e di qualificazione giuridica, trascura di considerare che il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore Il Preiente Ricc oro Giorgi Fidelbo D IN CANCELLI:131A