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Ordinanza — n. 18562/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses personal appeal by defendant citing mandatory legal representation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Bourenane Rabah's personal appeal inadmissible without formal trial proceedings. The defendant argued for the right to represent himself, but the court held that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, strictly prohibits personal appeals by the accused. Consequently, the court ruled that professional legal representation is mandatory for all appeals to the Court of Cassation, resulting in the dismissal and an order for the defendant to pay significant costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The right of the accused to file a cassation appeal personally is no longer permitted; technical representation by a lawyer is mandatory for all appeals, rendering personal defense unreasonable.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility mandatory legal representation Court of Cassation procedure defendant self-representation ban criminal appeal costs commisurazione della pena per rapina dubbio ragionevole revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURENANE RABAH (CUI 03Y6DEJ) nato il 22/12/1990 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso pWe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Bourenane Rabah contro la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 12/10/21 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 29 aprile 2022 e estensore Il Pf idente MOMS0 Giorgio Fidelbo D EPOS A