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Ordinanza — n. 18561/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses personal cassation appeal by defendant due to mandatory legal representation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the personal cassation appeal filed by Hama Nasm inadmissible without formal trial proceedings. The defendant argued for the right to represent themselves, but the court held that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, strictly prohibits personal appeals by the accused. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The principle of technical representation applies to all cassation appeals by the accused, rendering personal defense unreasonable given professional qualification standards and the availability of state-funded legal aid.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory legal representation personal defense prohibition Code of Criminal Procedure state-funded legal aid procedural costs award technical representation principle identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1 comma 55 legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMA NASM (ALIAS HAMMA NASSIN - CUI 05B3IF9) nato il 31/03/1995 - avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Hama Nasm contro la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 02/07/21 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 29 aprile 2022 Il C.*- .! liere estensore Il P