Italian Supreme Court dismisses personal cassation appeal by defendant due to mandatory legal representation requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the personal cassation appeal filed by Hama Nasm inadmissible without formal trial proceedings. The defendant argued for the right to represent themselves, but the court held that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, strictly prohibits personal appeals by the accused. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; The principle of technical representation applies to all cassation appeals by the accused, rendering personal defense unreasonable given professional qualification standards and the availability of state-funded legal aid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMA NASM (ALIAS HAMMA NASSIN - CUI 05B3IF9) nato il 31/03/1995 - avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da Hama Nasm contro la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 02/07/21 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 29 aprile 2022 Il C.*- .! liere estensore Il P