Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, citing lack of specific reasoning on recidivism and social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant argued against the application of recidivism, but the Court found the lower court's reasoning sufficiently detailed regarding the appellant's personality and social danger based on prior convictions and the severity of the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the detailed factual and legal reasoning provided by the court of first instance regarding recidivism and social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI ALESSANDRO nato a MILANO il 02/04/1985 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, oltre che della gravità del fatto commesso all'interno di un istituto di pena, pervenendo ad una valutazione di equivalenza con le attenuanti generiche sulla base di un vaglio motivato dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Pridente Giori Fidelbo O E O S ! TAT IN CANCELLERIA 11 G 2022