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Ordinanza — n. 18558/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18558/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18558/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZARO MARUCA SANTO nato a BRESSO il 07/11/1971 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di evasione evidenziando in modo non illogico le ragioni della ritenuta incompatibilità del comportamento dell'imputato con l'addotta ignoranza degli obblighi correlati alla misura degli arresti domiciliari (pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è ugualmente generico avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che dell'abitualità del comportamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche il motivo sull'applicazione della recidiva e sul diniego delle circostanze generiche ripropone censure in fatto già adeguatamente vagliate e disattese nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18558/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è ugualmente generico avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che dell'abitualità del comportamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche il motivo sull'applicazione della recidiva e sul diniego delle circostanze generiche ripropone censure in fatto già adeguatamente vagliate e disattese nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione ripetute violazioni del diritto degli stranieri assistenza riabilitativa esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZARO MARUCA SANTO nato a BRESSO il 07/11/1971 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di evasione evidenziando in modo non illogico le ragioni della ritenuta incompatibilità del comportamento dell'imputato con l'addotta ignoranza degli obblighi correlati alla misura degli arresti domiciliari (pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è ugualmente generico avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che dell'abitualità del comportamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche il motivo sull'applicazione della recidiva e sul diniego delle circostanze generiche ripropone censure in fatto già adeguatamente vagliate e disattese nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore Il PreS ente so Amoroso Giorgi Fidelbo — - D E P C> ITAi A IN CANCI-71.1..E.RI