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Ordinanza — n. 18557/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to adequate lower court reasoning on Article 131-bis Code of Penal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18557/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding Article 131-bis of the Code of Penal Procedure was deemed generic. The Court of Appeal of Milan had already provided sufficient motivation concerning the reasons for removal and the duration linked to uncertain exit times and late return. Consequently, the court ruled that these evaluations were not affected by evident logical flaws and could not be re-evaluated independently in the legality phase.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a generic ground regarding the non-application of Article 131-bis of the Code of Penal Procedure is inadmissible when the Court of Appeal has provided adequate motivation on the reasons for removal and the duration of the measure.

Parole chiave

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Article 131-bis Code of Penal Procedure generic ground of appeal adequate motivation lower court inadmissibility of appeal re-evaluation in legality phase inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan impugnabilità della decisione di rinvio ricongiungimento familiare differito

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCIARIA DONATO nato a MILANO il 21/11/1961 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico avendo la Corte di appello di Milano fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia sulle ragioni dell'allontanamento e sia sulla durata correlata all'incerto orario di uscita ed al rientro avvenuto solo dopo la chiamata telefonica della madre, non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 i‘ ensore Il Presidente oroso GiorgioFidelbo i l IN 1 1 2022 IL CANCEL tEREESPERTO Marzi' De.Santis CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE Q,je -Q.kA 1Z — YkrA-ak-\-1-- bekVS- ,A)lk Q Lik-Au\'4 • ‘'IL ,-Q ' Quà 5 5 )1- ,2, ,75 Pir,L9,4t ke_e v\C Q ev3.. ( IL FUNZION 'UDIMMO P , . •