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Ordinanza — n. 18555/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and inadmissibility due to lack of effective comparison with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against the lower court's findings on criminal conduct, but the court found the appeal generic and failed to effectively compare its arguments with the appellate court's detailed reasoning regarding threats and hospital identification. Consequently, the appeal was rejected because it sought a different legal qualification without addressing the substantive evaluations made by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic criticisms of the lower court's reasoning without providing an effective comparison with the specific arguments and factual evaluations contained in the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal lack of comparison criminal procedure procedural costs minaccia contro le autorità minaccia per la sicurezza pubblica affezione accertata dopo il servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
3 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
3 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUTSENKO LYUDMYLA nato il 03/03/1954 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dalla ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Genova, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le minacce e l'atto di ufficio inerente sia il ripristino del servizio sanitario e sia la identificazione dell'imputata, oltre a fornire adeguata risposta alle censure dedotte nei motivi di appello e riproposte in questa sede in modo reiterativo, senza alcun effettivo confronto con le argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata (vedi p. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare una diversa qualificazione giuridica unicamente sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la ravvisata gravità della condotta valutata nel contesto in cui si è svolta all'interno di un reparto d'urgenza di un ospedale (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consi l'ere estensore Il Pr dente Ric 11101-050 Gior4 Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 1 M/