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Ordinanza — n. 18551/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming special mitigation for dissociating from mafia requires prior formal aggravating circumstance contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18551/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant argued that the special mitigation for dissociating from mafia organizations requires the court to proceed even without formally contesting the aggravating circumstance under Article 7 of the relevant law. The appellate court had already examined the case files and excluded this scenario without adequate factual or legal arguments, a position the Supreme Court upheld.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152; Art. 416-bis cod. pen.: The applicability of the special mitigation for dissociating from mafia organizations presupposes that proceedings are conducted even in the absence of formal contestation of the aggravating circumstance, a condition not met in this instance.

Parole chiave

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special mitigation for dissociation mafia association aggravating circumstance formal contestation requirement inadmissible appeal grounds procedural prerequisites for mitigation riciclaggio di denaro aggravato crimine organizzato traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203
Art. 7 della legge 12 luglio 1991 n. 203
Art. 416-bis cod. pen.
7 della stessa legge, per reati commessi in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (cfr.
art. 416-bis cod. pen
7 della stessa legge, per reati commessi in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Arace Manrico, nato a Berna il 3/9/1965 avverso la sentenza del 15/9/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inainnnissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati poiché l'applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze presuppone che si proceda, anche in assenza della formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della stessa legge, per reati commessi in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (cfr.

Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018) evenienza esaminata ed esclusa, sulla scorta dell'esame degli atti processuali, dalla Corte di appello e non contrastata, con adeguati argomenti in fatto prima che in diritto, con il motivo di ricorso;Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere rela,Me Il Pr 'dente E