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Ordinanza — n. 18322/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18322/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18322/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORE JONATAN nato a ASCOLI PICENO il 24/06/1993 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 192-1320-2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo dedotto in tema di riconosciuta responsabilità per il fatto di rapina ascritto, non esplicitante alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce vizio logico e assenza della motivazione, ril:enendo non provata la responsabilità per il fatto di rapina ascritto al di la del ragionevole dubbio, tenuto anche conto della scarsa affidabilità delle persone offese e della inattendibilità del narrato, che si pone in contrasto con quanto dichiarato dall'imputato e dalla persona presente che a lui si accompagnava.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18322/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'attenuante della provocazione (art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.) oltre ad essere del tutto priva di corredo dimostrativo non è stata neppure dedotta con i motivi di gravame spesi nel merito, dal che consegue l'inammissibilità per interruzione della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

Parole chiave

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rapina qualificata altri capi d'accusa permesso di promuovere un procedimento penale causa legittima atti impugnabili altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORE JONATAN nato a ASCOLI PICENO il 24/06/1993 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 192-1320-2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo dedotto in tema di riconosciuta responsabilità per il fatto di rapina ascritto, non esplicitante alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce vizio logico e assenza della motivazione, ril:enendo non provata la responsabilità per il fatto di rapina ascritto al di la del ragionevole dubbio, tenuto anche conto della scarsa affidabilità delle persone offese e della inattendibilità del narrato, che si pone in contrasto con quanto dichiarato dall'imputato e dalla persona presente che a lui si accompagnava.

Il ricorso si limita, però, a denunziare i vizi in maniera didascalica, senza indicare le ragioni delle pretese censure, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dei fatti-reato, contenute nella decisione di primo grado e non intaccate neppure con i motivi di gravame spesi nel merito, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti dato atto che il fatto descritto in imputazione è stato ripreso, in termini perfettamente coincidenti con la narrazione che ne ha fatto l'offeso, dalle telecamere che inquadravano la scena del delitto, cosicché la sequenza sottrazione violenta del cappellino- violenza alla persona per conseguire il possesso della cosa sottratta e l'impunità, son oggetto di evidenza documentale, oltre che narrativa. 1.2.

L'attenuante della provocazione (art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.) oltre ad essere del tutto priva di corredo dimostrativo non è stata neppure dedotta con i motivi di gravame spesi nel merito, dal che consegue l'inammissibilità per interruzione della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente o Perrotti Alfrdo Mantovano DEPOSITATO IN C