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Ordinanza — n. 18321/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and absolute genericity of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Colucci Andrea and Gennaro inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The applicants argued for a new evidentiary phase regarding similar conduct, but the Court found their arguments generic and lacking correlation with the lower court's reasoning. The decision was upheld because the appeals merely repeated merits arguments already rejected without addressing the specific grounds of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible when they are manifestly unfounded and absolutely generic, failing to establish a reasoned connection with the reasons given in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifest unfoundedness absolute genericity correlation with decision Code of Criminal Procedure contraffazione di merci traffico di cocaina marchio olfattivo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità.
art. 474 cod. pen
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reati accertati di cui all'art. 474 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 16807/2019
pen.), senza che possa sul punto rilevare l'aspetto della ritenuta grossolanità della contraffazione, trattandosi di reato contro a fede pubblica (Sez. 2, n. 16807/2019).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLUCCI ANDREA nato a NAPOLI il 31/05/1988 COLUCCI GENNARO nato a NAPOLI il 19/05/1985 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 163-577/22 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reati accertati di cui all'art. 474 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla detenzione finalizzata alla vendita delle bottiglie di profumi recanti noti marchi contraffatti descritte in imputazione, anche con riferimento al dolo che caratterizza la fattispecie in tema catena della contraffazione (niente affatto grossolana, per quanto patrimonio valutativo di apprezzamento nel merito e qui non sindacabile) in marchi o segni distintivi. I motivi di ricorso con i quali si insiste nel ritenere assolutamente necessaria ai fini del decidere la rinnovazione documentale della istruttoria dibattimentale (decreto di archiviazione di altra autorità giudiziaria relativamente a condotte stimate consimili) si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2.

Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'accertato e incontroverso possesso del numero di oggetti griffati indicati in imputazione, che riproducono i marchi di note maisons registrate, consente di riconoscere il fatto ed attribuirgli il nomen furis ritenuto in sentenza, per la ontologica natura delittuosa della res (art. 474 cod. pen.), senza che possa sul punto rilevare l'aspetto della ritenuta grossolanità della contraffazione, trattandosi di reato contro a fede pubblica (Sez. 2, n. 16807/2019).

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. 163-577/22

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Alfredo Mantovano f__ DEPO