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Ordinanza — n. 18317/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and ungrounded regarding bank robbery conviction and sentencing aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness and absolute generality of the grounds, which merely reiterated arguments already addressed in the lower court's decision. The appellant challenged the conviction for attempted bank robbery and the application of an aggravating circumstance for multiple persons present, but the appellate court had already provided logical and coherent reasoning based on video evidence and established legal principles regarding the causal effect of group presence. The court rejected the appeal because the arguments lacked specific factual engagement and relied on doubts that do not meet the standard of reasonable doubt required to overturn a confirmed conviction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and absolutely generic, merely reiterating arguments already refuted by the court of first instance with congruous and diffuse reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifest unfoundedness generic grounds reiterative arguments bank robbery conviction aggravating circumstance multiple persons present tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. d) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011
Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008
2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv.
Sez. 2, n. 46148, del 10/10/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONETO GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/02/1998 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 156-550/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità dei motivi meramente reiterativi di quelli spesi con l'atto di gravame, in ordine ai quali la Corte di merito ha svolto congrua e diffusa motivazione. La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado all'esito del rito abbreviato scelto dall'imputato, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che il riconoscimento dell'imputato oggi ricorrente quale autore della tentata rapina in banca, così come svolto dalla p.g. che ha osservato ed analizzato le immagini registrate presso l'istituto di credito, per la stessa granitica certezza espressa in tale occasione, non necessita di ulteriori apporti probatori.

Né tale identificazione soffre di altre ragioni dubitative. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'astratta imprecisione del dato di prova appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763).

2. del pari è a dirsi per il secondo motivo (ricorrenza della aggravante di cui al terzo comma, n.1 cod. pen., per la presenza di più persone riunite all'atto della manifestazione di violenza e minaccia esplicita da parte di una sola di esse) e per la sua genericità, atteso che non si confronta con l'articolato apparato motivazione della decisione impugnata, confermativa di quella di primo grado, replicando argomenti già spesi con i motivi di gravame nel merito e congruamente confutati dalla Corte territoriale, con logica ed ineccepibile motivazione. 2.1.

La sentenza impugnata ha inteso sul punto valorizzare l'efficacia rafforzativa dell'intento criminoso e della realizzazione dell'evento dato dalla presenza di più persone che hanno preso parte all'azione offensiva, ritenendo del tutto irrilevante che l'intimazione alla consegna del denaro sia scaturita da uno solo dei soggetti compresenti. La motivazione si conforma peraltro all'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, che valorizza sul punto la efficacia causale della detta compresenza, senza che possa avere rilievo la percezione (peraltro avvertita nella concreta fattispecie) da parte dell'offeso di una tale ontologia (Sez. 2, n. 46148, del 10/10/2019, Rv. 277776, che si cita anche per la messe di precedenti conformi indicati in nota CED:

In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza di più soggetti, poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva com presenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva 156-550/2022 genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presdente Massimo Perrotti Alfredo Mantovano ( DEPO