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Ordinanza — n. 18313/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and procedural compliance with oral hearing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and absolute generality of grounds, citing the applicant's failure to meaningfully engage with the lower court's detailed reasoning. The applicant argued against the classification of the crime as 'improper robbery' and challenged the appellate court's decision to hold a closed session without oral debate. The court rejected these arguments, noting the applicant merely repeated lower court objections without substantive critique and confirmed that the statutory requirements for a closed session were fully met by the timely submission of written conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must demonstrate a specific correlation with the grounds of the contested decision; generic repetitions of lower court objections or procedural compliance with statutory closed session rules render appeals inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds improper robbery closed session written conclusions manifest unfoundedness procedural compliance rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado.
Art. 23 dl. 9 novembre 2020, n. 149
Ai sensi dell'art. 23 dl. 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.
Art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19
Art. 23, comma 4, citato decreto legge
Ai sensi dell'art. 23 dl.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
ricalc:ano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
Sez. 7, ord. n. 34056 del 29/5/2018
Sez. 4, n. 42081 del 28/9/2021
Sez. 3, n. 30330 del 25/6/2021
Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni
281724; Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non massimata).
Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, Abbaco
Sez. 5, Orci. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti
Sez. 5, Orci. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAAKOUBI HASSEN nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 145-464/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado. 1.1.

Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità, correttamente qualificando il fatto di rapina impropria contestato (punto sul quale insistono i motivi di ricorso), tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza in fatto della consumata sottrazione dei beni posseduti dalla persona offesa) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dal ricorrente, avendo gli offesi subito la minaccia (armata di pesante leva in metallo) degli agenti e le loro successive violenze nella immediatezza della consumata sottrazione.

Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina impropria, giacché la violenza o la minaccia è stata usata proprio per mantenere il possesso della cosa sottratta e conseguire l'impunità per il fatto commesso, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo, Sez. 7, ord. n. 34056, del 29/5/2018, Rv. 273617). 1.3. Del pari inammissibile è il secondo motivo di natura processuale dedotto. Ai sensi dell'art. 23 dl. 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello deve procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 23, la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Nel caso di specie, la Corte dà atto che nessuna delle parti ha avanzato tempestiva richiesta di discussione orale e che il processo doveva essere trattato in camera di consiglio non partecipata; il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23, le parti avevano infatti fatto pervenire le rispettive conclusioni in forma scritta presso la Cancelleria della Corte.

L'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non 4 imponeva dunque all'organo della giurisdizione di differire la data di trattazione del procedimento (negli 145-464/2022 esatti termini Sez. 4, n. 42081, del 28/9/2021, Rv. 282067; Sez. 3, n. 30330, del 25/6/2021, Rv. 281724; Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non massimata). D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 dl. cit. ricalc:ano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore; essendo pacifico sul punto che allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353;

Sez. 5, Orci. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633). Tale principio, partecipando evidentemente della eadem ratio è applicabile anche al giudizio di appello, laddove esso debba svolgersi mediante trattazione cartolare.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Alfredo Mantovano