Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural preclusion from agreed penalty in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had previously agreed to the penalty amount in the second instance proceedings. The defense argued for a violation of criminal law and sentencing errors, but the court held that the agreement on the penalty created a procedural preclusion. Consequently, the court ruled that issues regarding the agreed penalty were no longer subject to review in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The agreement on the penalty in the second instance creates a procedural preclusion that bars the applicant from challenging the penalty amount in the cassation appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KLIERA KALIFA nato il 02/08/1994 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAi.22221/159_22._partu_l. udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 96-45141/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuDri dei casi previsti dalla legge. 1.1. La difesa lamenta violazione di legge penale (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione nella sentenza di appello in ordine alla dosimetria della sanzione inflitta. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01;
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale, il riconoscimento delle circostanze ed il quantum della sanzione "proposta" ha determinato una preclusione processuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'entità della pena concordata, che del resto è rimasta calcolata in termini assai prossimi al minimo edittale con la massima riduzione per le attenuanti riconosciute. 96-45141/2022 2.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Alfrtdo Mantovano DEPOSITATO IN CANCEL