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Ordinanza — n. 18301/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to manifest lack of merit regarding factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18301/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the multi-party criminal appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds. The defense argued for a re-evaluation of factual findings and sentencing, but the lower court had already provided a logical and coherent justification for its decisions on fraud and recidivism. The appellate court rejected the request because the first-instance judge's reasoning was unassailable and the arguments failed to demonstrate any logical flaw.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning on facts and law is logical, coherent, and unassailable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest unfoundedness re-evaluation of facts recidivism sentencing Cassazione Roma perseguimento penale per truffa falsificazione di monete indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, Rv. 247838
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASULA SALVATORE nato a LACONI il 30/03/1961 TRUDU PAOLO nato a NURAGUS il 19/01/1962 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 88-44989/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso, plurisoggettivo, deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti all'accertamento del fatto così come diffusamente argomentato nel merito, con logico ed inappuntabile percorso motivazionale. 1.1.

La Corte di merito ha spiegato, in maniera puntuale, diffusa, logica e coerente, le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della responsabilità per i fatti contestati (come pure quanto a misura della sanzione e valorizzazione dei presupposti della recidiva), valorizzando, la ricorrenza degli episodi fraudolenti consumati ed i criteri di identificazione ritenuti certamente idonei a connettere gli imputati ai soli fatti per i quali il riconoscimento ha sortito effetto. A fronte di tale univoca convergenza del molteplice la difesa tende a svalutare i singoli elementi e ad escludere quindi l'efficacia dimostrativa dell'intero compendio indiziarlo valorizzato nella sede di merito con motivazione che non appare affatto illogica. 1.2.

Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, avendo il giudice del merito misurato la pena base per il più grave episodio di truffa in misura assai prossima al minimo edittale ed avendo altresì apprezzato della recidiva qualificata, tenendo conto della gravità e specificità dei fatti pregressi, la cui datazione non appare affatto remota, tenuto conto della continuità nel delinquere, per divisare accresciuta pericolosità e più intensa colpevolezza nei fatti omogenei da ultimo commessi. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria (ancorché in concreto sterilizzata per effetto dell'operato bilanciamento di circostanze di segno diverso) è stato quindi operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, Rv. 247838 e successivi arresti sul tema).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo P otti Alfredo Mantovano c--- en DEPOSITATO IN CAN