Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18298/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the petitioner personally filed it after the 2017 law requiring a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible on procedural grounds because it was filed personally by the petitioner. The petitioner argued for personal submission, but the law changed in August 2017 to require all appeals to be signed by a registered defense lawyer. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a qualified subject and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 comma 1 c.p.p.; Art. 591 comma 1 c.p.p.; Art. 613 comma 1 c.p.p. establishes that criminal appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible due to lack of standing.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility personal filing prohibition qualified subject requirement lawyer signature mandate procedural inadmissibility capacità di stare in giudizio allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 comma 1 c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art.
Art. 591 comma 1 c.p.p.
Art. 610 comma 5 bis c.p.p.
613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616 c.p.p.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 610 cod. proc. pen
613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 21.12.2017, Aiello
Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPELLI MARCO nato a COSENZA il 19/05/1982 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdM flFff udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 85-44966/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con manoscritto reso alla matricola della Casa circondariale di Paola. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Alfreclo Mantovano DEPOSITATO IN C NCELLENA orni, O G