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Ordinanza — n. 18295/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and repetitive grounds lacking new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18295/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because its grounds were absolutely generic and merely repetitive of those already rejected at the first instance. The appellant failed to provide specific reasons for the alleged illogicality of the lower court's findings regarding criminal liability and evidence duplication. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appeal must contain specific grounds distinct from those already examined; generic or repetitive arguments fail to meet the requirement for a new legal analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments cassation review specificity requirement risarcimento dei danni da incidente stradale doppia assicurazione duplica

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSAUR GIAN LUCA nato a TORINO il 23/12/1977 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 81-44858/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi con l'impugnazione proposta nella sede di merito e motivatamente rigettati dalla Corte territoriale. 1.1. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). 1.2.

Nella fattispecie processuale la duplice pronuncia di merito sul tema della responsabilità penale ha diffusamente motivato in ordine agli elementi univoci di attribuibilità del fatto all'imputato (la cui responsabilità è stata accertata sulla base dell'analisi di un coacervo di tessere indizianti univocamente collimanti nel complessivo mosaico costituito dall'accertamento processuale, costituito da prove documentali esaminate alla luce della logica elementare, che non ammette possibilità di una duplicazione di sinistri con i medesim danni alle cose, mentre nessun danno subisce la persona).

Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, dando atto dei motivi di gravame e della loro inconciliabilità logica con i fatti. Senza che gli argomenti difensivi, tesi peraltro a rimarcare la mera possibilità della duplicità astratta di sinistri, siano riusciti a scalfire il logico argomentare dell'accertamento di merito (possibile la recidiva nel sinistro a breve termine, ma non con i medesimi danni alle cose e nessun danno alla persona nella seconda occasione, mentre nella prima la persona aveva lamentato ingiurie al corpo guaribili in 15 giorni).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Mass o Perrotti Alh-edo Mantovano DEPOSITA- ()