Italian Court dismisses appeals for genericity and lack of specific criticism regarding sentencing and liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Cosnerenco and Dubita inadmissible due to their absolute genericity and failure to provide specific criticisms of the lower court's reasoning. The appellants argued that the court lacked sufficient motivation for finding them liable for phone reception and imposed an unfair additional sentence for a continuing offense. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning was logical and consistent with established jurisprudence regarding how possession and SIM card details prove knowledge of criminal origin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot merely repeat arguments from the original complaint without addressing the court's specific refutations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSNERENCO SERGIU MARIAN nato il 31/07/1992 DUBITA ADRIAN nato a IASI( ROMANIA) il 04/11/1984 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 5-413418/92021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi, con i quali si censura la duplice conformità della decisione di merito circa il riconoscimento della responsabilità per il fatto contestato (Cosnerenco) e la misura incongrua di aumento calcolato per continuazione sulla precedente sanzione per fatto irrevocabilmente accertato, vanno dichiarati inammissibili per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, ripercorrendo le argomentazioni spese con i motivi di gravame proposti nel merito, adeguatamente confutati dalla Corte territoriale con argomentazioni che non paiono affatto illogiche. 1.1.
La difesa di Cosnerenco deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la sentenza riconosce la penale responsabilità degli odierni ricorrenti per il delitto di ricettazione di un altrui telefono cellulare, senza offrire adeguata motivazione delle ragioni che hanno portato a ritenere che l'imputato Cosnerenco fosse a conoscenza della provenienza da delitto dell'apparecchio usato e che fosse nel suo possesso, non potendo a ciò condurre il solo dato relativo alla intestazione di una scheda sim (attivata su quell'apparecchio).
La ricezione non giustificata della res induce infatti la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale) nell'agente della provenienza da delitto di quanto acquistato, trattandosi di un bene che reca tracce di identificazione, che possono condurre (come puntualmente poi accaduto) alla identità del legittimo intestatario. La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto dell'oggetto ricevuto, avendo ciononostante realizzato l'acquisto.
Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza (Cass. Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108). 1.2. Il secondo motivo di ricorso del Cosnerenco, comune anche al Dubita, con cui ci si duole della immotivata e sperequata misura dell'aumento disposto per il reato satellite (mesi tre di reclusione) a titolo di continuazione sulla pena base irrogata per fatto diverso già irrevocabilmente accertato nei confronti di entrambi, deve essere pure dichiarato inammissibile per difetto di specificità e manifesta infondatezza.
Ed invero, i ricorrenti sembrano lamentare la mancata argomentazione della misura dell'aumento sanzionatorio (mesi tre di reclusione) disposto per il nuovo episodio posto in continuazione rispetto al precedente accertamento irrevocabile. Ritiene sul punto il Collegio che il ricorso difetti della necessaria specificità, atteso che dalla lettura congiunta del testo motivazionale delle due sentenze di merito si possono comprendere con chiarezza le ragioni che sorreggono la misura del disposto aumento, peraltro calcolato in misura assai modesta ed argomentandone il "peso" in senso niente affatto irragionevole, tenuto 5-~5/202 I conto dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. esplicitati in motivazione dalla Corte territoriale.
Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta.
2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Alfredo Mantovano ci\ DEPOSI