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Sentenza — n. 18290/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls fraud conviction due to civil party's withdrawal of charges extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18290/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for fraud and insolvency fraud. The civil party had withdrawn their charges during the cassation proceedings, which legally extinguished the underlying crimes. Consequently, the conviction was voided because a crime cannot be punished once the victim has forgiven the offender.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. proc. pen.; Art. 152 c.p.: The withdrawal of charges by the civil party extinguishes the crime, rendering any subsequent conviction void regardless of other procedural defects.

Parole chiave

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withdrawal of charges extinction of crime civil party forgiveness annulment of conviction insolvency fraud abbandono del procedimento per truffa truffa all'assicurazione lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. proc. pen.
Art. 152 c.p.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 152, primo comma, del codice penale, va, pertanto, dichiarata l'estinzione dei reati di insolvenza fraudolenta e truffa, in ragione della remissione di querela ritualmente espressa dalla parte civile querelante.
Art. 620 cod. proc. pen.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
Art. 340 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 24246, del 25/7/2004
Sez. 2, n. 18680, del 28/4/2010
227681; Sez. 2, n. 18680, del 28/4/2010, Rv.
Sez. 2, n. 37688, del 8/7/2014
247088; Sez. 2, n. 37688, del 8/7/2014, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILLA IVANO nato a TORINO il 02/05/1973 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 71-44764/2021

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che affidava a tre motivi, denunziando violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità, alla dosimetria della pena ed al riconoscimento della recidiva.

2. Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza carnerale non partecipata del 5 aprile 2022, il 17 marzo 2022 perveniva -Comando Stazione CC di Torino Borgo San Secondo- verbale (in data 8 marzo 2022) di rimessione di querela da parte del procuratore speciale di SATAP s.p.a. (Autostrade A4 TO-MI e A21 TO-PC). 2.1. Va dunque rilevato che la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato, anche in presenza di altri motivi di ricorso inammissibili, fatta eccezione per la inammissibilità conseguente alla intempestività, in quanto è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648 cod. proc .pen., comma 2, non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (Sez.

U., n. 24246, del 25/272004, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680, del 28/4/2010, Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688, del 8/7/2014, Rv. 259989). 2.2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 152, primo comma, del codice penale, va, pertanto, dichiarata l'estinzione dei reati di insolvenza fraudolenta e truffa, in ragione della remissione di querela ritualmente espressa dalla parte civile querelante.

3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.

4. ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. peri., l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano DEPOSITATO IN CANCELLERIA o