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Ordinanza — n. 18289/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness of grounds regarding complex crime qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18289/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds presented by the appellant. The appellant argued for a re-evaluation of the legal qualification of a complex crime based on the circumstances of its consummation, while the lower court had already addressed the immediate functional relationship between the removal of goods and the use of violence. The court rejected these arguments because the appeal sought to create new meanings for proven facts, which is prohibited in a review of legality limited to macroscopic logical inconsistencies.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The review of legality is limited to analyzing the internal logical coherence of the lower court's reasoning and cannot be used to make new attributions of meaning to proven facts or to correct minor incongruences that do not render the motivation illogical to the naked eye.

Parole chiave

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manifest unfoundedness review of legality complex crime logical coherence new meaning attribution macroscopic evidence inadmissibility appeal tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI DANIELE nato a TORINO il 24/11/1979 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 70-44752/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla qualificazione giuridica del reato complesso tentato e circostanziale del fatto in ragione delle modalità della sua consumazione, travisandone persino l'obiettività.

E costante l'insegnamento di questa Corte, per cui -nella perfetta inconsistenza dei motivi spesi in punto di violazione di legge- il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;

Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito una differente, quanto illogica, lettura, avendo per converso la Corte argomentato in ordine alla relazione di immediatezza funzionale tra sottrazione della merce dagli espositori, superamento delle barriere ove deve effettuarsi il pagamento e violenza opposta a chi cercava di arrestare la fuga dell'agente che teneva seco il maltolto. 1.1.Quanto alla censurata valutazione della recidiva qualificata contestata deve rilevarsi che alcun effetto concretamente ingravescente è derivato dalla recidiva contestata, avendo la Corte confermato il calcolo della pena effettuato in primo grado, ove la pena nel minimo edittale previsto° per la rapina impropria è stata ridotta della metà per il tentativo.

Difetta pertanto qualsivoglia interesse alla deduzione del vizio denunziato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidenl:e Massimo Perro Alfredo Mantovano DEPOSITATO IN CAN