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Ordinanza — n. 18287/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and absolute genericity of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18287/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to provide a specific argumentative critique against the appellate court's detailed reasoning regarding the crime of improper robbery. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible when they are manifestly unfounded and absolutely generic, lacking the necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest unfoundedness absolute genericity correlation with contested decision improper robbery procedural costs criminal procedure code rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
Sez. 7, ord. n. 34056 del 29/5/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIANO GARCIA EDWARD YASSIR nato il 08/05/1995 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 68-44733/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado. 1.1.

Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità, correttamente qualificando il fatto di rapina impropria contestato (punto sul quale insistono i motivi di ricorso), tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza in fatto della consumata sottrazione dei valori posseduti dalla persona offesa) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dal ricorrente, avendo la polizia operato l'inseguimento periglioso degli agenti nella immediatezza della consumata sottrazione.

Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina impropria, giacché la violenza o la minaccia è stata usata proprio per mantenere il possesso della cosa sottratta e conseguire l'impunità per il fatto commesso, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo, Sez. 7, ord. n. 34056, del 29/5/2018, I2v. 273617).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuna delle ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perro Alfredo Mantovano DE