Cassation court dismisses appeal for generic grounds and lack of interest regarding already recognized mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the first ground and a manifest lack of interest in the second. The appellant argued for a review of the sentencing reasoning and the denial of generic mitigating circumstances, while the lower court had already confirmed that these circumstances were equivalent to the contested aggravating factors. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to identify specific errors, or if there is a manifest lack of interest when the contested circumstances have already been recognized or deemed equivalent in the first instance.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA PIERO nato a CATANIA il 17/04/1980 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 57-44335/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del primo motivo speso per censurare la motivazione di merito e per il manifesto deficit di interesse del secondo con il quale si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, viceversa già riconosciute in regime di equivalenza in primo grado. 1.1.
Il primo motivo denuncia del tutto genericamente un deficit motivazionale della sentenza impugnata che non è dato cogliere dalla lettura del testo del provvedimento impugnato, ove chiara è la esposizione dei fatti, dei motivi di gravame e delle ragioni della ritenuta infondatezza di essi. 1.2. La difesa lamenta ancora violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla negazione delle richieste circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha invece confermato il giudizio di primo grado ove le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute e stimate equivalenti alle contestate aggravanti.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Pe Rtti Alfrédo Mantovano n OIVUP-LeFlrY DEPOSITATO IN CA