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Ordinanza — n. 18218/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient reasoning regarding sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18218/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Natale Mezzina Troiani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the excessive sentence and the denial of generic mitigating circumstances following a prior conviction for misappropriation. The court ruled that the lower court's reasoning was logical and sufficient, noting that a single factor can be considered for multiple sentencing aspects without violating the principle of ne bis in idem.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the contested judgment contains sufficient and logical reasoning regarding sentencing and the evaluation of generic mitigating circumstances, as a polyvalent fact may be used repeatedly for distinct purposes without violating the principle of ne bis in idem.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic mitigating circumstances ne bis in idem principle sufficient reasoning requirement sentencing evaluation pena pecuniaria non riscuotibile restituzione dell'assistenza sociale ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015
Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Con tale motivazione il ricorrente nemmeno si confronta incorrendo nel vizio di aspecificità che implica l'inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv.
Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014
Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZINA TROIANI NATALE nato a BARI il 26/07/1963 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal GIP del Tribunale di Rimini con sentenza 11/10/2017.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MEZZINA TROIANI Natale.

3. Il ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. In relazione ad entrambi i profili sussiste nel provvedimento impugnato motivazione congrua e logica potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr.

Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato i precedenti penali anche specifici, il fatto che l'imputato - che risulterebbe trarre gran parte dei propri proventi da attività illecite - risulta impermeabile a pregresse esperienze giudiziarie e detentive nonché la mancanza di qualsivoglia attività diretta alle restituzioni. Con tale motivazione il ricorrente nemmeno si confronta incorrendo nel vizio di aspecificità che implica l'inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823;

Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore