Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-compliance with mandatory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Claudio Chirico inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judge's sentencing decision, arguing that the court failed to evaluate specific statutory profiles under Article 129 of the Penal Code. The court rejected these grounds, ruling that the appeal did not address the required issues regarding the defendant's will, the correlation between the request and the judgment, or the legal qualification of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises grounds not permitted by law, such as those unrelated to the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, or the legal qualification of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO CLAUDIO nato a BRINDISI il 06/12/1989 avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI(dato avviso alle—parti udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Brindisi ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato CHIRICO' Claudio.
3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione dei profili di cui all'art. 129 cod pen., è inammissibile perché propone motivi non consentiti in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr. comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. /7 Così decisq in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consliere estensore Il Presi