Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualified recidivism exclusion in attempted robbery case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Fasoli's appeal against the second-instance conviction for attempted robbery, assault, and carrying a weapon inadmissible. The appellant argued for the exclusion of qualified recidivism to allow for generic mitigating circumstances, but the court found his prior criminal record and prolonged criminal activity demonstrated increased dangerousness. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning logically and sufficiently justifies the non-exclusion of qualified recidivism based on the defendant's extensive criminal history and persistent dangerousness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASOLI LUIGI nato a PESCANTINA il 18/02/1953 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; (fy Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina tentata, lesioni e porto d'arma comune da sparo già pronunciata GIP dal Tribunale di Verona con sentenza 23/2/2021.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FASOLI Luigi.
3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva qualificata, con ogni conseguente statuizione e conseguenza in punto pena anche in relazione alla possibilità di concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è inammissibile sussistendo in punto recidiva motivazione logica e congrua che valorizza precedenti penali, in ampia parte specifici, che hanno determinato un cumulo di oltre 21 anni di pena complessiva, la presenza di una attività criminale protratta nel tempo che trova le proprie radici in periodo risalente, l'indifferenza dell'imputato alle sofferte esperienze giudiziarie e la consolidata decisione di delinquere nel caso di specie da ritenersi indice di ingravescente pericolosità dello stesso.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci in Roma, il 5 aprile 2022 Il Con igliere estensore Il Pres