Cassation appeal dismissed for inadmissibility as final agreed penalty was correctly applied without illegality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Muscas Mattia Gabriel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defendant argued that the judge failed to comply with intermediate calculations proposed during the parties' settlement agreement. The court ruled that since the final agreed penalty was correctly applied and no illegality existed, the complaints were legally untenable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the application of a final agreed penalty is inadmissible when the penalty is correctly applied and lacks any illegality, rendering the complaints legally unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS MATTIA GABRIEL nato a CAGLIARI il 13/02/1995 avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI[dato avvis_oalle p_artiTI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di n.- nr.a ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MUSCAS Mattia Gabriel.
3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata ottemperanza del giudice ai calcoli intermedi proposti in sede di accordo raggiunto dalle parti, è inammissibile. Risulta infatti incontestato che sia stata applicata la pena finale concordata e che la pena risulta non illegittima. Tale situazione palesa il rispetto dell'accordo in quanto incentrato sulla pena finale in una situazione in cui difetta alcun profilo di illegalità della pena e quindi l'inammissibilità delle doglianze per come articolate (Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Rv. 275915 - 01).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigl eire estensore Il Presidente