Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-attendant grounds and lack of correlation with the judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Cuscina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant challenged a first-instance sentence regarding the expression of his will and the legal qualification of the facts. The court rejected the appeal because the raised grounds were not permitted under the relevant procedural articles and did not meet the required standards for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not permitted by law, are not pertinent to the expression of the defendant's will, lack correlation with the judgment, or concern the legal qualification of the facts and the legality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSCINA' FRANCESCO nato a MESSINA il 04/04/1955 avverso la sentenza del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il Gip del Tribunale di Messina ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CUSCINA' Francesco.
3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr. comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci in Roma, il 5 aprile 2022 Il Cons.gliere estensore Il Presidente