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Ordinanza — n. 18211/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18211/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18211/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEGNA FRANCO nato a TORINO il 04/02/1959 avverso la sentenza del 30/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINEi_d_go avviso &tenuti] udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Udine ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18211/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Udine ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEGNA FRANCO nato a TORINO il 04/02/1959 avverso la sentenza del 30/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINEi_d_go avviso &tenuti] udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Udine ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, OMEGNA Franco.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr. comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci • in Roma, il 5 aprile 2022 Il Con gliere estensore Il President