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Ordinanza — n. 18210/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extortion appeal as threats were based on the defendant's own voluntary conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal by Panizza Vittorio inadmissible regarding a conviction for extortion. The appellant argued the facts constituted fraud rather than extortion and questioned the falsity of the debt document, but the court found these arguments manifestly unfounded. The decision rests on the clear evidence that the threat stemmed from the defendant's own voluntary and discretionary conduct, which logically precludes the legal characterization of extortion.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The court must dismiss an appeal if the contested qualification of facts is manifestly unfounded because the threat in extortion cases arises from the defendant's own voluntary conduct capable of causing unjust harm.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility extortion legal qualification threat based on own conduct fraud versus extortion distinction manifestly unfounded argument truffa in materia di credito frode nel pignoramento reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIZZA VITTORIO AMEDEO nato a VEGLIO il 13/04/1973 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione già pronunciata dal Tribunale di BIELLA con sentenza 1/7/2019 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PANIZZA Vittorio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti (affermando trattarsi di fattispecie truffaldina e non estorsione) è manifestamente infondato posto che risulta palese nella ricostruzione della vicenda il fatto che la minaccia derivava dalla prospettazione di una condotta volontaria e discrezionale del ricorrente medesimo idonea a determinare un male ingiusto in conseguenza della inesistenza del credito azionato. 3.2. Il motivo con cui si contesta la erronea valutazione in punto falsità ideologica del documento azionato è parimenti manifestamente infondato posto che risulta logicamente assorbente nella ricostruzione giudiziale il fatto che la data del riconoscimento di debito risale a un momento in cui le parti in esso richiamate nemmeno si conoscevano con conseguente impossibilità di ritenere l'effettività del rapporto affermato nel documento.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Const iere estensore Il