Italian Court dismisses criminal appeals for being too generic and lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible due to a lack of specificity in their arguments. The defendants challenged a lower court's conviction for robbery and drug offenses but failed to cite particular factual or legal errors from the appellate decision. The court ruled that appeals must explicitly identify the precise points of fact or law being contested to be valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and determinate, requiring the explicit enumeration of the factual and legal grounds for objection; generic appeals that merely repeat the lower court's reasoning without pinpointing specific errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORRONE ANTONIO GIUSEPPE nato a CROTONE il 10/08/1992 GUALTIERI RAFFAELE nato a CROTONE il 26/08/1992 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, lesioni e detenzione di stupefacenti a fine dì spaccio.
2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, MORRONE Antonio Giuseppe e GUALTIERI Raffaele 3. I ricorsi sono inammissibili in conseguenza della assoluta genericità - già denunciata dalla Corte territoriale - dei motivi di appello. Infatti, la sentenza del GIP si fondava su un riconoscimento con cui gli impugnanti - né in sede di appello né in sede di ricorso per cassazione si confrontano. Deve ribadirsi che la genericità dell'impugnazione, per come ritenuta rilevante anche in sede di appello dalle sezioni unite di questa Corte, sussiste quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto posti a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, Sent. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. In altri termini, la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice d'appello - privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice - viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale.
Nel caso di specie, il motivo di appello risultava del tutto generico in presenza di considerazioni di diritto disancorate alla situazione concreta, della mancata indicazione - in quella sede - degli elementi che erano alla base delle sue lagnanze a fronte di una pluralità di contestazioni e di elementi probatori richiamati nella motivazione di primo grado che quindi si risolveva in una contestazione non correlata con il singolo capo o il singolo mezzo istruttorio (Sez. 2, Sent. n. 53482 del 15/11/2017 Rv. 271373 - 01). 3.1. Come anticipato, in sede di ricorso risulta alcun concreto riferimento a specifici passaggi motivazionali dell'uno o dell'altro provvedimento reiterando in tal modo il vizio genetico dell'atto di appello.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Koma, il 5 aprile 2022 Il Consiglier estensore Il Presidente (Vincenzo tinelli) (11/41fredo Mantovano) DEPOSITATO IN