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Ordinanza — n. 18207/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new facts and insufficient motivation in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by CIRPACI Calin inadmissible, confirming the lower court's fraud conviction. The appellant argued for mitigating circumstances and challenged the sentence's proportionality, but the court found the first ground contesting the existence of fraud devices inadmissible because the victim's statements were spontaneous and logically coherent. Furthermore, the second and third grounds regarding generic mitigating factors and excessive punishment were rejected due to adequate motivation concerning the gravity and predatory nature of the conduct. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack new facts or adequate motivation, as the Supreme Court cannot re-evaluate established factual elements or adopt new parameters for fact-finding.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud conviction confirmation lack of new facts adequate motivation requirement procedural costs award victim credibility assessment sentencing proportionality truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRPACI CALIN nato il 17/02/1976 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Vercelli con sentenza 4/5/2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CIRPACI Calin.

3. Il primo motivo, con cui si contesta la presenza di artifizi e raggiri, è inammissibile sussistendo adeguata motivazione in punto credibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ragione della spontaneità e logicità delle stesse e coerenza con il contenuto del fascicolo processuale. Le relative doglianze risultano quindi proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

4. Il secondo e il terzo motivo, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la "mancata rimozione della statuizione della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno" sono inammissibili in presenza di congrua motivazione in punto gravità, carattere capzioso della condotta e incidenza sulla sfera patrimoniale della persona offesa che qualificano anche il giudizio discrezionale in punto sospensione condizionale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigli re estensore Il