Italian Court dismisses criminal appeal regarding attempted robbery conviction due to lack of admissible complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Azouani Sakhr inadmissible. The appellant challenged the conviction for attempted robbery and the denial of a minor damage circumstance, arguing against the spontaneity of the victim's statements and the lack of malicious intent. The court rejected these arguments, finding sufficient logical motivation in the victim's declarations, the absence of civil party status, and physical evidence of lacerations that confirmed the violent nature of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.; Art. 617 c.p.p.: Complaints regarding the criminal responsibility declaration and the qualification of the offense are inadmissible when the lower court's reasoning is adequate and logical, based on the spontaneity of victim statements, lack of malicious intent due to missing civil party status, and corroborating physical evidence of injuries.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZOUANI SAKHR nato il 29/01/1988 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 15 gennaio 2021 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, AZOUANI Sa Itr.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze in punto penale responsabilità e possibile riqualificazione del titolo di reato sono inammissibili sussistendo adeguata e logica motivazione in ordine alla spontaneità e logicità delle dichiarazioni della persona offesa, alla mancanza di volontà calunniatoria anche in conseguenza della omessa costituzione di parte civile, alla presenza di riscontri costituti dalle escoriazioni oggetto di diretta visione da parte degli operanti di PG sopravvenuti che confermano la ricostruzione di fatti dalla stessa resa e alla qualificazione degli stessi in termini di rapina in ragione della violenza diretta alla persona. 3.2. Inammissibili anche le doglianze con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza del danno di speciale tenuità in ragione della presenza di una significativa componente violenta e in conseguenza del carattere plurioffensivo del delitto di rapina cui deve necessariamente parametrarsi la valutazione del danno.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigl ere estensore Il P