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Ordinanza — n. 18203/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on robbery conviction, ruling crime consummated when property enters exclusive control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by defendant Mourad Echcharfi inadmissible regarding his conviction for robbery. The lower court confirmed the conviction based on the premise that the crime was consummated when the stolen item entered the defendant's exclusive domain, even if briefly abandoned. The court rejected the argument that the crime required the item to remain under the defendant's control, citing established precedent that possession is established upon initial entry into exclusive control.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The crime of robbery is consummated at the moment the stolen property enters the exclusive domain of the perpetrator, regardless of subsequent brief abandonment or loss of control.

Parole chiave

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Robbery consummation Exclusive domain possession Criminal liability Appeal inadmissibility Property control rapina difesa contro le pratiche commerciali illecite cosa fuori commercio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 35006 del 09/06/2010 Rv. 248611
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECHCHARFI MOURAD nato il 19/09/1995 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata dal Tribunale di Lecco con sentenza 30/3/2021.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ECHCHARFI Mourad 3. I due motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità a titolo di rapina consumata in conseguenza del fatto che l'imputato risulta non essere uscito dai locali del centro commerciale in cui insiste il supermercato, risultano manifestamente infondati essendosi i giudici territoriali conformati al principio più volte affermato da questa Corte di legittimità per cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Sez. 2, Sentenza n. 35006 del 09/06/2010 Rv. 248611 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Cons'gliere estensore Il Pres