Cassation appeal dismissed for hypothetical elements regarding aggravated extortion and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luca Hudorovic inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal responsibility for aggravated extortion. The appellant argued against the conviction and the application of the 'multiple persons' aggravating circumstance, while the court found these claims based on mere hypothetical and conjectural elements. The court ruled that the appellant's presence alone contributed to intimidation and that the denial of generic mitigating circumstances was justified due to a lack of supporting evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 510, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds rely on hypothetical or conjectural elements rather than proven facts, as the lower court's findings on criminal responsibility and aggravating circumstances are supported by logical and congruous motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC LUCA nato a MILANO il 25/12/1983 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione aggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano con sentenza 25/3/2021.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato HUDOROVIC Luca.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità e l'applicata aggravante delle più persone riunite risulta fondata su elementi ipotetici e congetturali posto che - nella doppia pronuncia conforme presente nella sentenza di appello così come in quella di primo grado - risulta che il ricorrente abbia contribuito - anche solo con la propria presenza - alla intimidazione connessa alle richieste estorsive. 3.2. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché la ritenuta recidiva è fondata su motivazione logica e congrua che valorizza - palesemente quale prova di una ingravescenza della pericolosità del soggetto ormai impermeabile a qualsiasi condanna - l'elevato numero di precedenti in gran parte omologhi ai fatti oggetti di contestazione.
Allo stesso modo, risulta legittima la motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche in difetto di elementi valutabili a favore dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci • in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consi liere estensore Il