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Ordinanza — n. 18201/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18201/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18201/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAMYH ELMUSTAPHA nato il 01/01/1999 ELFEDYLY MUSTAPHA nato il 18/02/1997 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina e lesioni già pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano con sentenza 23 febbraio 2021.

Regesto Legislator

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art. 213 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18201/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

Parole chiave

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rapporto di polizia indagine penale suppletiva sufficienza della testimonianza responsabilità penale indizio prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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art. 213 cod. proc. pen
275585 - 01) e ciò indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAMYH ELMUSTAPHA nato il 01/01/1999 ELFEDYLY MUSTAPHA nato il 18/02/1997 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina e lesioni già pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano con sentenza 23 febbraio 2021.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, SAMYH EL_MUSTAPHA e ELFEDYL MUSTAPHA 3. I ricorsi, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, sono inammissibili. Anche a non considerare che nel caso di specie il processo è stato celebrato con rito abbreviato, per giurisprudenza consolidata di questa Corte riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta (Sez. 2 -, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019 Rv. 275585 - 01) e ciò indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 20/01/2015 Rv. 262599 - 01).

Trattandosi di rito abbreviato, indiscutibile appare l'utilizzabilità e la rilevanza dell'accertamento del sanitario del 118 intervenuto sulla scena che rappresenta la presenza di evento lesivo rilevante. Su tali elementi si fonda anche il giudizio di coerenza estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, per il resto logiche e lineari.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consig iere estensore I