Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to adequate reasoning on credibility and document analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal by Lorenzo Magri inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal responsibility for fraud and threats. The appellate court provided sufficient reasoning regarding the credibility of the victim's statements, their logical consistency with witness testimony, and the context of the alleged offenses. Consequently, the appeal was rejected as an attempt to re-evaluate evidence without logical flaws, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is adequate and logical, as the appeal fails to demonstrate concrete illogicality in the argumentative process or a need for re-evaluation of evidentiary elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI LORENZO nato a SAN GIOVANNI DEL DOSSO il 18/04/1954 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; o Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa e minacce già pronunciata dal Tribunale di Vercelli con sentenza 22/6/2018.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MAGRI Lorenzo.
3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, è inammissibile sussistendo adeguata motivazione da parte dei giudici del merito in ordine alla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, logiche e coerenti a quanto dichiarato dal teste DI RONCO Remy, alle acquisizioni documentali e alla portata della frase dei ricorrente, anche in relazione alla situazione in cui la persona offesa medesima si era trovata. Le rimanenti considerazioni appaiono finalizzate a una inammissibile rilettura degli elementi istruttori che prescinde da concreti profili di illogicità dell'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consig 'ere estensore Il Pres