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Ordinanza — n. 18199/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18199/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18199/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CLEMENTE ANDREA nato a FIESOLE 11 11/12/1979 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di assegno già pronunciata dal Tribunale di Firenze con sentenza 22/9/2015.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18199/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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risarcimento del danno restituzione e risarcimento risarcimento per errore giudiziario condanna al pagamento pecuniario debito pecuniario assegno bancario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CLEMENTE ANDREA nato a FIESOLE 11 11/12/1979 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di assegno già pronunciata dal Tribunale di Firenze con sentenza 22/9/2015.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, DI CLEMENTE Andrea.

3. Il ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento del danno di particolare tenuità e delle attenuanti generiche è inammissibile. La gravità del fatto risulta correttamente ancorata alla natura documentale dell'assegno e alla rilevanza della somma ivi riportata: in difetto di ulteriori elementi valutabili in favore dell'imputato, tale motivazione risulta logica e congrua sia in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia in relazione alla oggettiva insussistenza di un danno di speciale entità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec in Roma, il 5 aprile 2022 Il Conigliere estensore Il Presi