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Ordinanza — n. 18198/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal penalty for fraud, ruling sentencing is admissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18198/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Michael Omar Scimonelli inadmissible. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his criminal liability for fraud and the specific punitive treatment imposed. The court rejected the arguments, finding the sentencing rationale based on prior criminal records and the severity of harm to the victim was logical and complete.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against the determination of the punitive treatment in a criminal case is inadmissible if the lower court's reasoning explicitly values prior criminal records and the gravity of the harm caused, rendering the decision logical and complete.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility punitive treatment determination fraud conviction appeal prior criminal records relevance logical and complete reasoning ammende per infrazione procedurale perseguimento penale per truffa oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONELLI MICHAEL OMAR nato a CALTANISSETTA il 22/04/1989 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 11/2/2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SCIMONELLI Michael Omar.

3. Il ricorso, con cui si articolano doglianze in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, la determinazione del trattamento sanzionatorio sono fondati su motivazione che esplicitamente valorizza la rilevanza sul punto dei precedenti penali e di fatto evidenzia la gravità del danno arrecato alla persona offesa e che quindi risulta logica congrua e completa (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciQ in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consi bere estensore Il P