Ordinanza — n. 18196/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE GAETANO nato a BUTERA il 17/09/1962 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; t Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione già pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza 5/11/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18196/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE GAETANO nato a BUTERA il 17/09/1962 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; t Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione già pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza 5/11/2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, VOLPE Gaetano.
3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, è inammissibile sussistendo motivazione che valorizza dichiarazioni della persona offesa spontanee, prive di qualsiasi intento calunniatorio (anche perché raccolte in origine quando la stessa persona offesa si era presentata a ritirare la precedente denuncia per furto a carico di ignoti), logiche e coerenti. Il ruolo del ricorrente - di intermediario del pagamento di una somma per la restituzione di un bene rubato - integra la fattispecie di estorsione difettando elementi concreti ed effettivi per affermare la presenza di finalità meramente altruistiche.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigl'ere estensore Il Pres