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Ordinanza — n. 18195/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as manifestly unfounded due to coherent evidence supporting robbery and assault convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Pietro Piana and Gabriele Serra against the lower court's conviction for robbery and assault manifestly unfounded. The court found that the victim's statements were adequately evaluated alongside coherent testimonies from police officers, third parties, and medical certificates, establishing all material elements of the crimes. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they are manifestly unfounded, requiring a logical and coherent assessment of evidence to prove the crime.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeals criminal procedure inadmissibility robbery conviction upheld coherent evidence assessment procedural costs award pene e misure pena complementare pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.
Artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIANA PIERO nato a SASSARI il 18/05/1997 SERRA GABRIELE nato a SASSARI il 09/09/1997 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina e lesioni.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PIANA Pietro e SERRA Gabriele. 2.1. La parte civile costituita ACOSTA BOTELLO Ahilyn Andrea ha depositato conclusioni scritte cui si è riportata e nota spese di cui chiede la liquidazione.

3. I ricorsi, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, sono manifestamente infondati. Sussiste infatti adeguata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa in considerazione della dettagliata e logica valutazione dei profili di logicità intrinseca e della presenza di non irrilevanti profili di coerenza estrinseca costituiti dalle testimonianze degli operanti di PG e di terze persone e dei certificati medici in atti. Tali elementi fondano una ricostruzione dei fatti da cui risulta solare la sussistenza di tutti gli elementi materiali dei delitti contestati rimanendo di fatto palese anche la funzionalità della violenza all'impossessamenti dei beni in contestazione e la coerenza della condotta al ritenuto movente.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. Devono inoltre condannarsi gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita ACOSTA BOTELLO Ahilyn Andrea, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, di cui si dispone il pagamento in favore dello Stato. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita ACOSTA BOTELLO Ahilyn Andrea, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consiglier este