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Ordinanza — n. 18194/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and late damage compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18194/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a new expert assessment on his capacity and the application of a damage compensation mitigation circumstance. The court rejected these claims because the capacity issue was not raised in the lower appeal and the damage compensation occurred too late to qualify as a statutory mitigating factor under the abbreviated trial procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: An appeal must specifically cite all grounds for the lower judgment, and damage compensation must occur before the trial begins to qualify as a mitigating circumstance in abbreviated proceedings.

Parole chiave

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procedural inadmissibility abbreviated criminal trial mitigating circumstance expert capacity assessment damage compensation timing perizia psichiatrica insufficiente risarcimento alle vittime di reati postumi psichici

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata ammissione di perizia sulla capacità del ricorrente, risulta inammissibile la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Infatti, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n.
Art. 438 comma 4 cod. proc. pen.
pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod.
Art. 421 cod. proc. pen.
e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata ammissione di perizia sulla capacità del ricorrente, risulta inammissibile la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 421 cod. proc. pen
e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 16/01/2020
(Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 16/01/2020 Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 20836 del 13/04/2018
279270 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 20836 del 13/04/2018 Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 56935 del 15/11/2017
272933 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 56935 del 15/11/2017 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORO WALTER nato a ALGHERO il 29/08/1989 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e lesioni già pronunciata dal Tribunale di Sassari con sentenza 25/6/2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MURO Walter.

3. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata ammissione di perizia sulla capacità del ricorrente, risulta inammissibile la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 3.1. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della circostanza del risarcimento del danno, è inammissibile in conseguenza del carattere pacificamente tardivo dell'intervenuto risarcimento.

Infatti, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 16/01/2020 Rv. 279270 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 20836 del 13/04/2018 Rv. 272933 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 56935 del 15/11/2017 Rv. 271666 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consi Here estensore I