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Ordinanza — n. 18193/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new facts and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18193/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ana Tomescu inadmissible, ordering her to pay costs and a fine. The appellant contested a criminal liability finding for extortion, introducing new arguments and requesting a re-evaluation of the evidence. The court rejected these submissions because they exceeded the limits of a legitimacy trial by attempting to re-read factual elements and introduce new evaluative parameters.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or adopt new parameters for fact-finding; appeals must remain within the limits of the legitimacy trial and cannot introduce new facts or arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new facts cassation factual re-evaluation limits extortion criminal liability attenuating circumstances denial tentata estorsione minaccia nel diritto penale grave tentazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMESCU ANA nato il 25/06/1975 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione consumata e tentata.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, TOMESCU Ana, che ha successivamente depositato motivi nuovi.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi - con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità - sono manifestamente infondati in conseguenza della presenza di motivazione logica, adeguata e congrua con cui si valutano dichiarazioni della persona offesa nella loro completa estensione e le registrazioni versate in atti in maniera unitaria posto che le prime offrono ampia e corretta integrazione delle seconde. Peraltro, il richiamo - operato dal ricorrente - a specifici passaggi delle dichiarazioni medesime corrisponde a inammissibile lettura parcellizzata e atomistica degli atti processuali che non tiene conto della presenza di minacce precedenti alla luce della quali andavano lette le allusioni successive.

Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). 3.2. Il terzo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, risulta parimenti manifestamente infondato risultando corretta la valorizzazione - nella dinamica della vicenda - di una complessiva richiesta di 50.000 C, 4.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigli e estensor