Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to adequate reasoning on the lack of minor damage mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tengizi Beinashvili inadmissible. The appellant argued for the application of a mitigation penalty for minor damage, but the lower court had already provided sufficient reasoning regarding the non-trivial value of the stolen goods. The court upheld this decision, ruling that adequate motivation precludes the need for further examination of the mitigation claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the territorial court has provided adequate reasoning on the merits, thereby precluding the need for the Supreme Court to examine the alleged error in applying the mitigation for minor damage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEINASHVILI TENGIZI nato il 17/05/1976 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina tentata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Macerata con sentenza 21/2/2018.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BEINASHVILI Tengizi.
3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è inammissibile sussistendo sul punto adeguata motivazione della Corte territoriale in considerazione del valore patrimoniale non infimo della merce oggetto di sottrazione.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigrere estensore Il Presiden