Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper personal filing and non-allowed grounds under Art. 448.1.2bis. Appeal rejected for failing to express defendant's will or lack of correlation with judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defendant, Striano Antonio, filed the appeal personally and raised grounds such as the expression of his will and the legality of the sentence. The court rejected these arguments because personal filing is prohibited and the cited grounds do not fall within the specific exceptions permitted by Article 448.1.2bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448.1.2bis c.p.p.: Appeals must be lodged by a lawyer and must rely on grounds expressly permitted by law; personal filing and grounds unrelated to the expression of the defendant's will or the correlation between the request and the judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRIANO ANTONIO nato a TORINO il 03/11/1974 avverso la sentenza del 03/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOhato avviso alle parti}, udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Torino ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, STRIANO Antonio.
3. Il ricorso è inammissibile sia perché presentato personalmente (Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201) sia perché fondato su motivi non consentiti ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il President