Italian Court dismisses criminal appeal for excessive sentencing due to court's adequate reasoning on conduct gravity and compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal by Biondino Natalino inadmissible regarding his conviction for fraud. The appellant argued the sentence was excessive due to the prolonged nature of the fraud, the marginality of his conduct, and the compensation offered. The court rejected these claims because the lower court adequately motivated its decision based on the gravity of the repeated and capacious conduct and the unreliability of the compensation offer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal challenging the excessive nature of a criminal sentence is inadmissible if the territorial court has adequately motivated its decision regarding the gravity of the conduct and the insufficiency of the compensation offered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDINO NATALINO nato a PIZZO il 20/01/1961 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Novara con sentenza 6/12/2018.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BIONDINO Natalino.
3. Il ricorso, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del fatto che si trattava di una truffa a consumazione prolungata, della marginalità della condotta e dell'offerto risarcimento, è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sia in relazione alla gravità della condotta, reiterata e capziosa, sia in relazione alla inaffidabilità e esiguità dell'offerta risarcitoria presentata dall'imputato.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consi liere estensore Il Preside