Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18186/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of oral hearing request under emergency decree provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18186/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeals by two defendants inadmissible, ruling that the lower court's written procedure under emergency decree rules satisfied legal requirements. The defendants argued for a hearing based on a late excuse, but the court noted no request for oral treatment was made. Consequently, the court dismissed the appeals and ordered the defendants to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; Art. 616 c.p.p.: When proceedings occur under emergency decree provisions without a request for oral hearing, the absence of parties does not constitute a legitimate impediment, rendering subsequent appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
legitimate impediment emergency decree procedure oral hearing request inadmissible appeal court costs and fine rinuncia al dibattimento orale restituzione in pristino impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Non rileva il legittimo impedimento dell'imputato quando la trattazione del procedimento sia avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALLADINI RENATO nato a NAPOLI il 23/07/1965 BOCCOLINO FRANCESCO nato a NAPOLI il 23/05/1958 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso già pronunciata dal Tribunale di Pesaro con sentenza 23 ottobre 2018.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PALLADINI Renato e BOCCOLINO Francesco.

3. I ricorsi, con cui si lamenta la mancata valutazione dell'istanza di legittimo impedimento presentata il 7/5/2021 per l'udienza del 10/5/2021 sono inammissibili. Non rileva il legittimo impedimento dell'imputato quando la trattazione del procedimento sia avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 senza che nessuno dei ricorrenti avesse chiesto disporsi la trattazione orale. In tal caso, infatti, la presenza delle parti non era prevista nemmeno in forma eventuale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consi iere estensore Il Pre