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Ordinanza — n. 18185/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for robbery conviction due to procedural defects and failure to raise mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18185/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Adriano Husovic inadmissible regarding his robbery conviction. The appellant argued that a photographic identification was insufficient without a formal court recognition and failed to request a specific statutory mitigation. The court rejected these claims, ruling that photographic identification is valid evidence and that the mitigation argument was not properly raised in the prior appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds were not previously raised in the appeal judgment, and photographic identification constitutes valid evidence for criminal responsibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility photographic identification evidence statutory mitigation failure procedural defect appeal robbery conviction confirmation accertamento insufficiente dei fatti luogo del reato prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
4 cod pen, è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
Art. 213 cod. proc. pen.
275585 - 01) e ciò indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 213 cod. proc. pen
275585 - 01) e ciò indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
4 cod pen, è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019
Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 20/01/2015
(Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 20/01/2015 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC ADRIANO nato a ALGHERO il 26/06/1991 avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Macerata con sentenza 7/7/2015.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, HUSOVIC Adriano.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la valenza attribuita all'individuazione fotografica svolta, è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta (Sez. 2 -, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019 Rv. 275585 - 01) e ciò indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 20/01/2015 Rv. 262599 - 01), unico aspetto oggetto di contestazione in sede di ricorso e di appello. 3.2.

Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod pen, è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decisojn Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigli re estensore