Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding criminal liability for fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alcini Marco inadmissible. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his criminal liability for fraud, arguing against the established penalty. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appellant was the sole beneficiary of the fraud causing harm to the victim. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court has already adequately evaluated and valued the circumstances of the case.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALCINI MARCO nato a PESCARA il 14/02/1976 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Pescara con sentenza 23/6/2017.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ALCINI Marfo.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, sono manifestamente infondati risultando adeguatamente valutata e valorizzata la circostanza che l'imputato sia stato il soggetto che ha tratto profitto dalla truffa con danno della persona offesa.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.