Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18183/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest and manifestly unfounded grounds regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18183/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lutzu Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant argued against a sentence applied under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, claiming defects in sentencing calculations and misclassification of facts. The court rejected these arguments, noting the agreement on the final penalty was uncontested and that intermediate calculation errors or lack of weapon markings do not justify reopening the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if it lacks legal interest, is manifestly unfounded, or concerns only intermediate calculations when the final agreed penalty is legitimate.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of legal interest sentencing agreement intermediate calculations manifestly unfounded court costs criminal procedure code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Tempio Pausania, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Rv. 275915
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUTZU GIUSEPPE nato a OLBIA il 17/09/1954 avverso la sentenza del 05/03/2019 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA Eato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Tempio Pausania, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LUTZU Giuseppe.

3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Il primo motivo è articolato in difetto di interesse in quanto di fatto finalizzato alla esclusione di una attenuante oggetto di applicazione. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato assorbente rimanendo la mancanza di punzonatura dell'arma. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la definizione di parti essenziali di arma si ricollegano alla infungibilità dei pezzi medesimi. 3.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto - a fronte di una incontestata omologazione dell'accordo sulla pena finale e della altrettanto incontestata presenza di una pena in limiti legittimi - l'eventuale presenza di errori nei calcoli intermedi rimane inammissibile (Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Rv. 275915 - 01). Il quinto motivo rimane inammissibile in quanto frutto di erronea riqualificazione dei fatti senza considerare in assoluto la pena finale concordata.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consi iere estensore Il