Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts were reviewed within cassation limits without new factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Sinisi inadmissible regarding his criminal liability for robbery. The lower court's reasoning was deemed free from defects, relying on a complete analysis of evidence such as the discovery of the defendant's phone number and identical clothing at the scene. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, limiting its review to the legality of the lower court's logical application of existing evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINISI ALESSANDRO nato a LATINA il 14/10/1983 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza 15 marzo 2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SINISI Alessandro.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo in punto dichiarata penale responsabilità risulta manifestamente inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).
Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati gli esiti delle prove testimoniali, la presenza di un immediato riconoscimento dell'imputato, il rinvenimento di una cartellina con il numero di telefono dello stesso imputato sul luogo del fatto, il rinvenimento in sede di perquisizione domiciliare di abiti identici a quelli del rapinatore. 3.2.
Quanto alle doglianze in punto trattamento sanzionatorio, correttamente la Corte territoriale rileva che, caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi il che esclude la necessità di un onere motivazionale ulteriore rispetto alla mera indicazione della congruità della pena stessa (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Peraltro, nel provvedimento impugnato vi è una adeguata valutazione e valorizzazione dei precedenti penali, anche specifici, e della mancanza di ulteriori elementi valutabili a favore dell'imputato il che legittimamente fonda non solo la determinazione della pena ma anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigl r